In sintesi
Dal 30 settembre 2026 il D.Lgs. 160/2026 porta nel Modello 231 due reati legati all'AI: l'omessa sicurezza sui sistemi ad alto rischio (art. 437-bis c.p.) e la diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.). Per la maggior parte delle PMI il primo non scatta, il secondo sì. La prima cosa da fare è sapere chi usa quale AI, con quali permessi e chi controlla.
Punti chiave
- Il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 rende l'azienda responsabile, non solo la persona, per due reati legati all'AI.
- Il 437-bis riguarda solo sistemi AI ad alto rischio e scatta se l'omissione crea un pericolo concreto per vita o incolumità: non è il ChatGPT dell'ufficio commerciale.
- Il reato di deepfake (612-quater) invece può toccare qualsiasi azienda che produce contenuti con l'AI.
- "Non trattiamo dati personali" non è una difesa: questi reati non dipendono dai dati personali, e anche nel B2B i dati personali ci sono comunque.
- La difesa dell'azienda in un procedimento 231 è dimostrare di avere regole: chi usa cosa, con quali permessi, chi controlla.
Dal 30 settembre 2026 l’intelligenza artificiale entra nel Modello 231. Il D.Lgs. 160/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre, aggiunge al D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies: “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.
Tradotto: per due reati legati all’AI, se il fatto avviene nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, non paga solo chi lo commette. Paga anche l’azienda.
Prima di fare allarmismo, però, conviene leggere bene cosa dice il decreto. Perché per la maggior parte delle PMI il rischio vero non è quello che finisce nei titoli.
Cosa dice il decreto in due righe
I reati che entrano nel catalogo 231 sono due.
Art. 437-bis c.p. — Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale. Punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana previste per i sistemi AI ad alto rischio, quando da questa omissione deriva un pericolo concreto per la vita o l’incolumità delle persone. Per l’azienda: sanzione da 600 a 1.000 quote, più sanzioni interdittive.
Art. 612-quater c.p. — Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l’AI. È il reato di deepfake, già introdotto dalla Legge 132/2025. Punisce chi diffonde contenuti falsi generati con l’AI (immagini, video, voci) senza consenso, causando un danno ingiusto. Dal 30 settembre coinvolge anche l’ente.
Cosa non cambia per la maggior parte delle PMI
Il 437-bis ha due condizioni precise: un sistema ad alto rischio secondo l’AI Act e un pericolo concreto per la vita o l’incolumità.
Il ChatGPT con cui il commerciale scrive le offerte non è un sistema ad alto rischio. Il Copilot che riassume le riunioni neanche.
Per questo non ha senso dire “da domani ogni PMI che usa l’AI rischia il penale”. Non è vero, e chi te lo dice sta vendendo paura.
Ma questo non significa che il decreto non ti riguardi.
Perché “non mi riguarda” è comunque un errore
L’obiezione più comune che sentiamo è: “Noi siamo B2B, non trattiamo dati personali, quindi non ci tocca”. È sbagliata due volte.
Primo: questi reati non dipendono dai dati personali. Il 437-bis riguarda la sicurezza dei sistemi, il 612-quater i contenuti falsi. Il GDPR è un’altra partita.
Secondo: anche nel B2B i dati personali ci sono comunque. Il nome e l’email del buyer del tuo cliente sono dati personali. Lo sono i CV che l’HR carica in un tool per fare una prima scrematura, i rapportini con i nominativi dei tecnici e le valutazioni dei dipendenti.
E qui arriva il punto che conta davvero. Alcuni usi apparentemente banali dell’AI rientrano tra i sistemi ad alto rischio dell’AI Act: selezione del personale, valutazione delle prestazioni dei lavoratori, decisioni su promozioni o licenziamenti. Se l’HR usa un tool AI per filtrare i candidati, la domanda “siamo ad alto rischio?” non è più teorica.
E il deepfake riguarda chiunque produca contenuti con l’AI. Basta un video promozionale con il volto di un cliente o di un ex collaboratore generato senza consenso.
Cosa deve controllare chi governa: le 3 cose da sapere entro fine mese
Non serve un progetto da sei mesi. Serve sapere tre cose che oggi la maggior parte dei titolari non sa.
1. Chi usa l’AI, e con quali permessi
La prima domanda non è “quale tool usiamo”. È “chi può usare cosa”. Chi può caricare documenti interni, chi può usare l’AI su dati di clienti e dipendenti, chi può creare agenti che agiscono da soli.
Se la risposta è “tutti possono usarla”, non hai apertura. Hai un’azienda dove nessuno risponde di niente.
2. Con quali strumenti, e se qualcuno è ad alto rischio
Fai l’elenco degli strumenti AI in uso. Quelli approvati e quelli che il team usa per conto suo. Poi guarda l’elenco con una domanda sola: qualcuno di questi decide o influenza qualcosa su persone (candidati, dipendenti) o sulla sicurezza fisica (impianti, macchine, logistica)?
Se sì, quello è il sistema da mettere sotto controllo per primo, con una sorveglianza umana dichiarata e un nome accanto.
3. Chi controlla, prima che l’output esca dall’azienda
Qualsiasi contenuto generato con l’AI che esce dall’azienda deve passare da una persona che lo verifica. Vale per i testi, e vale ancora di più per immagini, video e voci. È la regola più semplice ed è quella che protegge di più dal 612-quater.
Abbiamo messo le regole minime in una checklist: Policy AI per PMI: checklist operativa per evitare caos.
Se hai già un Modello 231
Il Modello va aggiornato. Il nuovo art. 25-vicies è un reato presupposto in più, e l’Organismo di Vigilanza deve valutare se nella tua azienda c’è un rischio concreto e con quali presidi lo copri.
La difesa di un’azienda in un procedimento 231 è sempre la stessa: dimostrare di avere un’organizzazione adeguata prima del fatto. Sull’AI questo significa avere una mappa scritta di chi usa cosa, con quali permessi e chi controlla. Se questa mappa non c’è, l’OdV non ha niente da vigilare.
Se non hai un Modello 231
Il decreto non ti obbliga ad adottarlo. Ma le tre domande sopra valgono lo stesso, perché l’AI Act chiede comunque a chi usa sistemi AI di governarli. Il quadro completo è in EU AI Act e PMI italiane: cosa devono sapere GM e Fractional Manager.
In sintesi
- Il 437-bis è un reato per chi gestisce male sistemi AI ad alto rischio con pericolo concreto per le persone. Non è il tuo caso, se usi l’AI solo per scrivere e riassumere.
- Il 612-quater, il deepfake, può toccare chiunque produca contenuti.
- In entrambi i casi la difesa è la stessa: sapere chi usa l’AI, con quali strumenti, con quali permessi, e chi controlla.
Se non sai rispondere a queste domande in 10 minuti, il problema non è la legge. È che l’AI in azienda non la sta governando nessuno.
Il passo più rapido per capirlo è il Diagnostico PMI: in pochi minuti vedi dove l’AI è già entrata nei tuoi processi e dove manca un controllo.
Fonti primarie e riferimenti
Domande frequenti
Cosa prevede il D.Lgs. 160/2026 per le PMI che usano l'AI?
Inserisce nel catalogo dei reati 231 (nuovo art. 25-vicies) l'omessa adozione di misure di sicurezza sui sistemi AI ad alto rischio (art. 437-bis c.p.) e la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con l'AI, cioè i deepfake (art. 612-quater c.p.). Se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, risponde anche l'azienda.
Cosa deve fare un'azienda entro il 30 settembre 2026?
Tre cose: mappare quali strumenti AI usa e chi li usa, verificare se qualcuno di questi rientra tra i sistemi ad alto rischio dell'AI Act, e definire chi controlla i contenuti generati con l'AI prima che escano dall'azienda. Chi ha già un Modello 231 deve chiedere all'OdV di aggiornarlo.
Chi è responsabile se un sistema AI ad alto rischio non ha sorveglianza umana?
La persona che omette le misure di sicurezza o di sorveglianza umana risponde penalmente se ne deriva un pericolo concreto per la vita o l'incolumità. Con il nuovo art. 25-vicies può rispondere anche l'azienda, con sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote e sanzioni interdittive.